Dal 01/09/2024 l’obbligo di emettere l’autofattura è sostituito da una comunicazione da inviare all’Agenzia dell’Entrate
A partire dal 1° settembre 2024, in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, l’obbligo di emissione dell’autofattura per denuncia a carico del cessionario/committente è stato sostituito da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 2 D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. “Decreto Sanzioni) ha riformato il testo dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le procedure a carico dei cessionari/committenti soggetti passivi che non ricevano fattura ovvero ne ricevano una irregolare.
Ai sensi del nuovo testo dell’art. 6, comma 8. D.Lgs. n. 471/1997, applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente dovrà invece solamente comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Tale comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il cliente non effettui tale comunicazione nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.
Al cliente viene richiesto esclusivamente di comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Amministrazione Finanziaria, senza dover versare l’IVA come avveniva in passato. L’applicazione di sanzioni oltre il termine di 90 giorni impone comunque una attività di monitoraggio e verifica a carico del cessionario/committente.
Infine, la nuova norma esclude che il cessionario/committente possa essere obbligato a controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente/prestatore con riferimento ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dell’imposta.